
Cinque professioni, cinque regole diverse. Cosa cambia davvero fra un webinar e l’altro?
La regola che costa di più a chi la ignora è anche la più semplice: un corso utile all’aggiornamento professionale non attribuisce necessariamente crediti. Perché la formazione a distanza sia riconosciuta, occorre verificare le condizioni previste per la propria categoria, a partire dall’accreditamento quando richiesto.
Per i commercialisti, il punto è stato ribadito nel 2026 dal Consiglio Nazionale: gli eventi privati non accreditati non possono essere riconosciuti attraverso la procedura delle attività formative particolari. Il regolamento ammette invece, a determinate condizioni, il riconoscimento di eventi non accreditati organizzati da università, autorità indipendenti o altre istituzioni pubbliche.
Per gli avvocati, il regolamento del CNF richiede il preventivo accreditamento delle attività svolte in modalità e-learning o streaming. Per i tributaristi, invece, il riconoscimento segue le regole dell’associazione di appartenenza.
Da qui discende una verifica che conviene effettuare prima dell’iscrizione, e non a dicembre: chiedere all’organizzatore quale procedura consenta il riconoscimento dei crediti e, quando previsto, gli estremi dell’accreditamento e l’ente che lo ha rilasciato. Una risposta generica non basta.
Formazione a distanza: «accreditato» non significa accreditato per lei
L’equivoco più frequente riguarda la trasferibilità. Un webinar accreditato per gli avvocati non vale automaticamente per i commercialisti; uno riconosciuto per i commercialisti non vale automaticamente per i revisori legali, il cui obbligo formativo dipende dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per chi è iscritto sia all’Albo dei commercialisti sia al Registro dei revisori, possono operare meccanismi di equipollenza, purché siano rispettate le condizioni relative alle materie, ai programmi e alla comunicazione dei dati. Il riconoscimento deve quindi essere verificato per il singolo evento.
Anche per i consulenti del lavoro occorre verificare la specifica procedura di accreditamento.
Le autorità sono distinte, e le procedure lo sono anche. Un medesimo evento destinato a più categorie deve rispettare le condizioni applicabili a ciascuna, comprese le eventuali convenzioni di riconoscimento.
Chi si iscrive a un evento presentato genericamente come «accreditato» faccia precisare per quale albo, registro o associazione, quante ore siano riconosciute e quali materie siano comprese.
Formazione a distanza in diretta e corsi registrati
La distinzione che conta non passa soltanto fra l’aula e lo schermo, ma anche fra ciò che si segue in diretta con un docente e ciò che si guarda quando si vuole.
Per gli avvocati, la nota tecnica del CNF del 16 dicembre 2022 separa la formazione di gruppo, progettata per consentire l’interazione con un docente e con gli altri partecipanti, dall’autoformazione, caratterizzata dalla libera scelta dei tempi di fruizione.
La distinzione rimane importante per le procedure di accreditamento. Per il 2026, tuttavia, il CNF ha confermato la possibilità di conseguire interamente in formazione a distanza i crediti richiesti, in deroga al regime ordinario. L’obbligo annuale è di almeno 15 crediti, di cui 3 nelle materie obbligatorie. Non sarebbe quindi corretto presentare il limite ordinario del 40% come un vincolo applicabile senza eccezioni nell’anno in corso.
Per i consulenti del lavoro, la percentuale ordinaria del 40% riguarda invece la formazione a distanza, webinar compresi, fatte salve le deroghe previste. La videoconferenza svolta in una sede individuata e vigilata dal Consiglio provinciale segue una disciplina distinta dalla partecipazione da casa.
Per i commercialisti e i revisori legali, la formazione a distanza può consentire di assolvere l’intero obbligo, purché siano rispettate le condizioni di riconoscimento dei corsi.
Sui consulenti del lavoro va segnalato anche il perimetro territoriale. Per determinati webinar la partecipazione è circoscritta agli iscritti della provincia, con possibilità di estensione regionale. Il regolamento prevede però eccezioni per alcuni organizzatori e forme di collaborazione tra Consigli provinciali: non si può quindi affermare che un webinar rivolto a più territori sia sempre escluso.
Come viene verificata la presenza nella formazione a distanza
È il punto in cui le discipline divergono maggiormente e in cui un professionista rischia di perdere crediti che ritiene di avere.
| Categoria | Cosa verificare prima dell’iscrizione |
|---|---|
| Avvocati | La partecipazione richiesta per la durata dell’evento e le modalità di identificazione e controllo della presenza. |
| Commercialisti | Le ore di effettiva partecipazione, il criterio di conteggio e il sistema di tracciamento utilizzato. |
| Revisori legali | Le condizioni di fruizione personale e di completamento del corso; gli eventuali test previsti dal percorso. |
| Consulenti del lavoro | La rilevazione degli accessi, le tolleranze applicabili e l’eventuale questionario necessario per l’attribuzione definitiva. |
| Tributaristi | Le condizioni stabilite dall’associazione e la documentazione richiesta per riconoscere la partecipazione. |
Un collegamento parziale non produce necessariamente crediti proporzionati al tempo seguito. Per gli avvocati, in particolare, occorre verificare i requisiti di partecipazione previsti per la durata dell’evento.
Anche lasciare aperta una finestra del browser non dimostra, da solo, la presenza. Controlli, interazioni e test eventualmente richiesti devono essere completati secondo le istruzioni del corso.
Per i consulenti del lavoro, nei webinar non inseriti in percorsi strutturati organizzati dai soggetti terzi cui si applica la procedura, è previsto un questionario entro dieci giorni dalla comunicazione. La parte scientifica richiede quattro risposte corrette su cinque, con un secondo tentativo entro lo stesso termine. La sola presenza non esaurisce quindi gli adempimenti.
Chi comunica i crediti formativi
Nella maggior parte dei casi non è il professionista, ed è bene saperlo perché individua il primo interlocutore quando i crediti non compaiono.
Per i commercialisti, la comunicazione delle partecipazioni segue le procedure del Consiglio Nazionale e degli organizzatori. L’attestato deve essere conservato, ma non va confuso con l’avvenuta registrazione nella posizione personale.
Per i revisori legali, la trasmissione al Registro avviene attraverso gli enti e i soggetti previsti dalla disciplina ministeriale. Le istruzioni per il triennio 2026–2028 sono contenute nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 15 del 7 settembre 2026.
Se i crediti di un corso erogato da un ente non risultano, occorre anzitutto verificare con l’organizzatore la partecipazione registrata e la trasmissione dei dati. Per i corsi fruiti direttamente sulla piattaforma ministeriale, va invece seguito il relativo canale di assistenza.
La conseguenza pratica è semplice: controllare la propria posizione durante l’anno, conservando programma, attestato e comunicazioni ricevute. Accorgersi della mancata registrazione a ridosso della scadenza rende più difficile risolvere il problema.
I tributaristi: un’altra logica
Chi esercita come tributarista si muove in un quadro diverso, perché la professione non è organizzata in ordini. La disciplina di riferimento è la legge 4/2013, che attribuisce alle associazioni professionali un ruolo nella promozione della formazione permanente dei propri iscritti.
Il numero di crediti o di ore e le modalità di riconoscimento sono stabiliti dai singoli regolamenti associativi. Non esiste quindi una regola uniforme applicabile a tutti i tributaristi.
Cambia anche la posizione dell’ente formatore. Il regolamento INT per il biennio 2025–2026 contempla, fra le attività riconoscibili, la partecipazione a convegni e giornate di studio organizzati da enti terzi, con partecipazione certificata.
Questo non significa che qualsiasi corso dia diritto a crediti. Attinenza professionale, documentazione e modalità di presentazione devono rispettare il regolamento dell’associazione.
Discorso a sé merita l’eventuale certificazione professionale volontaria. Chi la possiede deve verificare anche i requisiti di aggiornamento stabiliti dallo schema di certificazione e dall’organismo che la rilascia: l’adempimento associativo non esaurisce necessariamente gli obblighi di mantenimento.
Formazione a distanza: 3 verifiche prima di iscriversi
Prima di scegliere un webinar o un corso registrato, conviene controllare tre elementi:
- Il riconoscimento per la propria categoria: estremi dell’accreditamento, quando richiesto, numero dei crediti e materie riconosciute.
- Le condizioni di partecipazione: durata minima, controlli della presenza, eventuali questionari e conseguenze di un collegamento parziale.
- La registrazione dei crediti: chi comunica i dati, quali documenti conservare e a chi rivolgersi se la posizione non viene aggiornata.
Per consultare le iniziative del gruppo, è disponibile il catalogo della formazione professionale di Ascheri Academy. Per ogni evento, il riconoscimento dei crediti va verificato nella relativa scheda e nelle condizioni di partecipazione.
La formazione a distanza offre flessibilità, ma il riconoscimento dipende dalle regole della propria professione. Il controllo va fatto prima dell’iscrizione: il valore formativo di un corso e la sua validità ai fini dei crediti sono due verifiche distinte.
Quadro aggiornato a ottobre 2026. Per il singolo evento occorre consultare il regolamento applicabile, le delibere annuali e le condizioni specifiche di accreditamento.